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3 Tipologie di Oro: Cosa e’ Oro per la Legge

Con questo articolo voglio precisare alcuni concetti in materia di oro, che molte volte diamo per scontati ma su cui è bene soffermarci.

In particolare voglio parlarti di cosa e’ Oro per il nostro ordinamento. Prenderemo in considerazione alcune delle leggi e chiarimenti (che puoi  trovare nel sito della Banca D’Italia).

In particolare Considereremo la Legge 7/2000 che individua tre diverse categorie di Oro:

 

1) La prima è l’Oro da investimento inteso come :

“il metallo lavorato in lingotti e in placchette di peso accettato dal mercato dell’oro ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi”.

Sono inoltre da intendere come Oro da investimento “le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800 e vendute ad un prezzo che non supera dell’80 % il valore sul mercato libero dell’oro in esso contenuto.

 

2) La seconda distinzione è il materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale. Rientra in questa categoria:

“la materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione” ossia così come viene trovata in natura o perlomeno come arriva negli impianti prima della fusione,

“i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza”,

ed infine l’oro da investimento  (di cui già abbiamo parlato sopra) ma che non viene destinato a riserva di valore  bensì a successiva lavorazione. Oro che magari venga fuso per fare lingotti più grandi.

3) L’ultima categoria è la più ampia, infatti comprende tutto ciò che rimane fuori dalle prime due definizioni. Quindi :

“il cosidetto oro da gioielleria ad uso ornamentale”

“oro per la componentistica elettronica” come ad esempio i rivestimenti all’interno di Pc, cellulari, ecc..

“l’oro per scopi medici e diagnostici” ad esempio le otturazioni in odontoiatria o scopi medici.

 

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2 risposte

  1. salve, volevo sapere se l’oro fisico acquistato in Italia, oppure all’estero, è obbligatorio dichiararlo al fisco italiano. Grazie arrisentirci

  2. Attualmente per acquisti inferiori ai 12.500,00 euro, non si deve dichiarare nulla, anche se ogni acquisto viene segnalato automaticamente all’Agenzia delle Entrate (fatture, scontrino).

    Sarà al momento della rivendita che si dovrà pagare una tassa sulla plusvalenza, qualora ci fosse.

    Informati anche direttamente dal rivenditore.

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